Come verificare carichi pendenti in Italia?

E’ emigrato all’estero, stanco del sistema italiano, ma l’Italia potrebbe ancora perseguitarla, indagarla o a sua insaputa coinvolgerla in un processo. La giustizia è lenta e a volte gli espatriati possono avere il dubbio

Come verificare carichi pendenti in Italia?

E’ emigrato all’estero, stanco del sistema italiano, ma l’Italia potrebbe ancora perseguitarla, indagarla o a sua insaputa coinvolgerla in un processo. La giustizia è lenta e a volte gli espatriati possono avere il dubbio che magari sono rimasti invischiati in faccende con risvolti penali e/o conseguenze in un Tribunale in madre patria.  Pensa che ci possano essere indagini e/o processi a suo carico o che possa essere parte offesa di un reato?

Per conoscere se ci sono processi penali pendenti, a suo carico, in un Tribunale italiano può semplicemente richiedere un Certificato dei Carichi pendenti nel Tribunale di competenza. Ma per togliersi ogni dubbio, anche su eventuali indagini in corso, basta inviare a tutte le procure che si ritiene opportuno un istanza 335 CPP.  In Italia non esiste un Registro Nazionale per cui è necessario inviare l’istanza Procura per Procura. Può farlo autonomamente e gratuitamente a mezzo PEC (Posta elettronica certificata). La PEC in Italia vale come una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Può aprire una PEC anche da straniero al link https://www.pec.it

A seguire le fonti di legge e la bozza (che è identica per qualunque istanza 335). Fonte di legge:

Art. 335 CPP Registro delle notizie di reato

  1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
  2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
  3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
  4. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
  5. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo

Bozza di comunicazione a mezzo PEC

Oggetto: Istanza ex. art. 335 CPP comma 3

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ________
Istanza ex art. 335 CPP 3° comma


Il sottoscritto sig. _____________ nato a _____________ il __________, cittadino ____________ residente in _________________Via ______________ n. __, ai sensi degli articoli 335, 3° comma C.P.P. e 110 bis delle norme di attuazione del C.P.P.

CHIEDE di conoscere se sussistano iscrizioni relative alla propria persona nei prescritti registri delle notizie di reato che riguardano lo scrivente ­­­­­___________, ut supra residente, come parte indagata e/o come parte offesa.

Con osservanza

(Luogo e data)


Nome e cognome

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