Cos’è l’esterometro?

Dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). In pratica consiste nell’obbligo

Cos’è l’esterometro?

A cura dello Studio Foti - Modena

Dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). In pratica consiste nell’obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente acquisiti dall’amministrazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 1, comma 3-bis del D. Lgs 127/2015 è il seguente:

 “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità' indicate nel comma 3”.

Chi sono i soggetti obbligati all’esterometro?

In generale, l’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

Attenzione va prestata al fatto che non rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia. Si ricorda che tali soggetti non risultano obbligati neppure all’adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.

Chi sono i soggetti esonerati dall’esterometro?

Non sono obbligati i soggetti già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ovvero:

  • Contribuenti in regime forfettario;
  • Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS;
  • Contribuenti in regime dei minimi;
  • Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell'anno precedente ≤ €. 65.000;
  • Produttori agricoli in regime di esonero;
  • Soggetti non residenti identificati ai fini iva in Italia

Quando va presentato l’esterometro?

Per quanto riguarda la cadenza di presentazione della comunicazione esterometro, l’art. 1 co. 3-bis D.lgs 127/2015 prevedeva che:

“La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ”.

In pratica quindi la trasmissione telematica doveva avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione: per le fatture emesse;
  • alla data di registrazione: per le fatture ricevute.

Attenzione va prestata al fatto che, come accennato, in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:

 “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.

Pertanto, dal 2020, la tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a:

  • trimestrale
  • entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l’estero.

Quali sono le scadenze per il 2020?

In seguito alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, le scadenze per la trasmissione dell’esterometro nel periodo d’imposta 2020 sono le seguenti:

ESTEROMETRO 2020

Periodo

Scadenza

Gennaio 2020

30 aprile 2020

Febbraio 2020

Marzo 2020

Aprile 2020

31 luglio 2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Luglio 2020

2 novembre 2020 (31 ottobre è sabato)

Agosto 2020

Settembre 2020

Ottobre 2020

1 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica)

Novembre 2020

Dicembre 2020

Resta ferma la scadenza del 31.01.2020 per il mese di dicembre 2019

seo-backlins_240x300_en

todo_sociedades_240x600_IT

Livero_blanco_240x600

Anuncio_240x300_en

wiki_paraisos_fiscales_240x300

solicita_cuenta_240x300_ES




Se ha dubbi può contattarci per mail, se preferisce una consulenza telefonica deve aver pagato il servizio o pagare la consulenza

Prenotare

Avvertenze di rischio
I punti di vista e le opinioni espresse dal sito sono soggette a modifiche in base alle leggi, mercato e ad altre condizioni. Le informazioni fornite non costituiscono un consiglio legale e non dovrebbero essere considerate come tali. Tutto il (i) materiale (i) è stato ottenuto da fonti ritenute attendibili, ma la sua attualitá al momento della lettura non è garantita. Non vi è nessuna garanzia o rappresentazione in merito all'attuale precisione o responsabilità per le decisioni basate su tali informazioni.

Caporaso & Partners Law Office
Via España 1280, Edificio Orion, Suite 7D
(Al lado de la estacion del metro de Via Argentina).
Panama.

Generale: [email protected]

Telefoni
Italy: +39 (06) 99335786
Panama: +507 8339512
Stati Uniti: +1 (305) 3402627

SMS
Italy: +39 3399957837
Panama: +507 68263130

Urgenze:
+507 8339512

Servizio al cliente dalle
08:00 - 17:00 (inglese, italiano, spagnolo)