A cura dello Studio Foti - Modena
Dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). In pratica consiste nell’obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente acquisiti dall’amministrazione finanziaria.
In particolare, l’articolo 1, comma 3-bis del D. Lgs 127/2015 è il seguente:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità' indicate nel comma 3”. |
Chi sono i soggetti obbligati all’esterometro?
In generale, l’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).
Attenzione va prestata al fatto che non rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia. Si ricorda che tali soggetti non risultano obbligati neppure all’adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.
Chi sono i soggetti esonerati dall’esterometro?
Non sono obbligati i soggetti già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ovvero:
- Contribuenti in regime forfettario;
- Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS;
- Contribuenti in regime dei minimi;
- Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell'anno precedente ≤ €. 65.000;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- Soggetti non residenti identificati ai fini iva in Italia
Quando va presentato l’esterometro?
Per quanto riguarda la cadenza di presentazione della comunicazione esterometro, l’art. 1 co. 3-bis D.lgs 127/2015 prevedeva che:
“La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ”. |
In pratica quindi la trasmissione telematica doveva avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- alla data di emissione: per le fatture emesse;
- alla data di registrazione: per le fatture ricevute.
Attenzione va prestata al fatto che, come accennato, in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:
“La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”. |
Pertanto, dal 2020, la tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a:
- trimestrale
- entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l’estero.
Quali sono le scadenze per il 2020?
In seguito alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, le scadenze per la trasmissione dell’esterometro nel periodo d’imposta 2020 sono le seguenti:
ESTEROMETRO 2020 |
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Periodo |
Scadenza |
Gennaio 2020 |
30 aprile 2020 |
Febbraio 2020 |
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Marzo 2020 |
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Aprile 2020 |
31 luglio 2020 |
Maggio 2020 |
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Giugno 2020 |
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Luglio 2020 |
2 novembre 2020 (31 ottobre è sabato) |
Agosto 2020 |
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Settembre 2020 |
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Ottobre 2020 |
1 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica) |
Novembre 2020 |
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Dicembre 2020 |
Resta ferma la scadenza del 31.01.2020 per il mese di dicembre 2019