Il fondo patrimoniale: un’opportunità da valutare

Con la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi possono “salvaguardare” i propri beni da azioni esecutive da parte dei creditori

Il fondo patrimoniale: un’opportunità da valutare

Il fondo patrimoniale può proteggere i beni per le obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale. Detto fondo infatti fa sorgere un vincolo di destinazione dei beni e dei relativi frutti al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale, che non comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico, va assoggettata ad imposta di registro. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati al 50% a ciascun coniuge.

Di fatto può costituire uno strumento utilizzato da un imprenditore o un lavoratore autonomo per salvaguardare i beni familiari dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltà economica o di fallimento dell’attività esercitata da uno dei coniugi.

I beni compresi nel fondo in esame, infatti, essendo sottoposti ad un vincolo di destinazione, ossia potendo essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non possono essere aggrediti per coprire debiti maturati nell’attività imprenditoriale/professionale e conseguentemente non possono essere assoggettati ad azioni esecutive da parte dei creditori.

Costituzione e gestione del fondo

Il fondo patrimoniale, regolato dagli artt. da 167 a 171, Codice civile, è riservato esclusivamente alla famiglia per cui indispensabile è la presenza dell’atto di matrimonio.

Possono rientrare nel fondo patrimoniale:

* i beni immobili;

* i beni mobili iscritti in pubblici registri;

* i titoli di credito nominativi.

Detti beni e gli utili da essi derivanti devono essere utilizzati per soddisfare sia i bisogni primari, quali possono essere il vitto e l’alloggio, sia le esigenze che permettono l’armonico sviluppo della famiglia.

Sono esclusi tutti i beni che, anche se di elevato valore economico, non rientrano tra i beni che devono essere iscritti in pubblici registri (ad esempio, gioielli e oggetti d’arte).

N.B. L’azienda non può mai essere oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale.

Chi può costituire in fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere costituito su iniziativa di uno o di entrambi i coniugi, ovvero per iniziativa di un terzo, anche per testamento:

  • va costituito con atto pubblico;
  • deve essere trascritto nei pubblici registri;
  • deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio;
  • deve essere annotato sul titolo di credito nominativo.

Non è possibile fissare un termine temporale di durata del fondo, né prevedere clausole di risoluzione dello stesso, che può verificarsi esclusivamente a seguito dello scioglimento del matrimonio per divorzio, annullamento, cessazione o morte di uno dei due coniugi ovvero, in presenza di figli minori, non prima del compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Con la costituzione del fondo patrimoniale non nasce un autonomo soggetto giuridicamente rilevante, in quanto lo stesso non diventa proprietario dei beni.

L’istituzione del fondo non comporta necessariamente la ripartizione della proprietà dei beni tra i coniugi o, se creato su iniziativa di un terzo, un suo trasferimento a favore degli stessi.
I beni possono infatti appartenere ad uno solo dei coniugi o al terzo che ha inteso mantenere la proprietà, concedendo solo il godimento e l’amministrazione dei beni conferiti.
Diversamente, l’amministrazione del fondo e quindi dei beni e degli utili da essi derivanti spetta equamente ad entrambi i coniugi, che sono obbligati a gestirlo nell’interesse della famiglia.
Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal singolo coniuge indipendentemente dall’altro, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere eseguiti da entrambi congiuntamente.

Vincolo di destinazione dei beni e rapporto con i creditori

Come sopra accennato, i beni che costituiscono il fondo sono soggetti ad un vincolo di destinazione in forza del quale gli stessi e i relativi frutti possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e non per adempiere ad obbligazioni createsi nell’ambito di attività estranee alla famiglia, quali l’attività d’impresa o professionale svolta da uno dei due coniugi.

Questo aspetto risulta determinante nel rapporto con i creditori e con la possibilità di questi ultimi di ricorrere all’esecuzione coattiva nei casi di inadempienza o fallimento dell’imprenditore o di insolvenza del lavoratore autonomo.

I beni che fanno parte del fondo patrimoniale, infatti, costituiscono una sorta di “patrimonio a sé stante” rispetto ai beni sui quali i creditori possono rivalersi per far rispettare le obbligazioni che uno dei due coniugi ha contratto nell’esercizio della propria attività.

Ciò determina una distinzione in base alla natura del debito, ossia se lo stesso è contratto per i bisogni della famiglia (“aggredibile” dal creditore) o per altre necessità (non “aggredibile” dal creditore).

Va sottolineato che per rendere opponibile ai terzi il fondo patrimoniale, come sopra accennato, è necessario che a margine dell’atto di matrimonio siano annotati la data di costituzione, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.

Tuttavia, esistono alcuni casi in cui l’esclusione dall’esecuzione dei terzi può venir meno ed in particolare quando:

  • il creditore è assistito da ipoteca o da altra garanzia reale sul bene facente parte del fondo;
    * la costituzione del fondo può essere ricondotta al solo scopo di non ottemperare agli obblighi verso i creditori, ovvero “in frode ai creditori”.

Tutela dei creditori

Considerato che la costituzione del fondo patrimoniale rappresenta un “atto di disposizione” dei propri beni, ciò potrebbe far insorgere un pregiudizio della tutela dei creditori e pertanto è comunque riconosciuta l’applicazione dell’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901, C. c. ovvero di quella fallimentare.

A tal proposito l’art. 64, RD n. 267/42 (Legge fallimentare), dispone che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito” ed il successivo art. 66, senza porre limitazioni temporali, prevede che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Codice civile”.

Per poter ottenere l’azione revocatoria è necessaria anche la conoscenza da parte del debitore del citato pregiudizio, ossia, se la costituzione del fondo è anteriore all’insorgenza del credito, la dolosa preordinazione finalizzata a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.
La Corte di Cassazione con Sentenza 25.7.97, n. 6954 ha però specificato che se i beni del fondo fanno parte della comunione ed il fallimento riguarda uno solo dei coniugi, l’inefficacia del fondo può riguardare solo la quota dei beni imputabile al coniuge fallito.

Sempre in merito all’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale l’art. 170, C.c., prevede che il creditore non può richiedere tale esecuzione se:

  1. il debito sia derivato da fini estranei ai bisogni della famiglia;
  2. il creditore sia stato a conoscenza dell’estraneità di tale obbligazione ai bisogni familiari.

Trattamento fiscale

Imposta di Registro - Per quanto riguarda l’imposta di registro, assume rilevanza il fatto che la costituzione del fondo comporti o meno il trasferimento della proprietà dei beni conferiti.

Quando la costituzione del fondo non comporta il trasferimento della proprietà dell’immobile ma il solo vincolo di destinazione dello stesso, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (€ 168) in quanto l’atto è riconducibile alla categoria degli atti residuali ex art. 11, DPR. n. 131/86.

L’imposta di registro è dovuta in misura fissa anche nel caso si verifichi il trasferimento della proprietà dell’immobile conferito nel fondo a titolo gratuito (donazione).

Diversamente, quando si verifica il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell’immobile conferito nel fondo è dovuta l’imposta di registro su base proporzionale.

Si rammenta che in presenza di trasferimento della proprietà di beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali.

Imposte dirette - Dal punto di vista delle imposte dirette, i redditi dei beni facenti parte del fondo patrimoniale in base all’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, “sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge”. 

Ciò significa che, ai fini IRPEF, è prevista una sorta di presunzione assoluta in base alla quale non ha rilevanza l’effettiva ripartizione della proprietà dei beni che costituiscono il fondo.
Così, ad esempio, se un immobile di proprietà del marito viene conferito nel fondo patrimoniale mantenendo inalterata la proprietà (esclusivamente in capo al marito) e lo stesso è locato a terzi, il reddito derivante dalla locazione viene dichiarato nella misura del 50% dal marito e dalla moglie. 

Analogamente, anche in presenza di percentuali di proprietà diverse dei coniugi, operando la citata presunzione, i redditi sono comunque ripartiti equamente tra i coniugi stessi.

ICI - Per quanto riguarda l’ICI dovuta per gli immobili compresi nel fondo, infine, essendo soggetti all’imposta i proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento dell’immobile, in presenza di un fondo patrimoniale è tenuto al versamento dell’imposta il coniuge che risulta proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell’immobile.

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