In Europa, i flussi di dividendi distribuiti tra società appartenenti allo stesso Gruppo possono godere di benefici specifici previsti dalla Direttiva 90/435 / CE (nota come Direttiva Madri e Figlie), introdotta per evitare la doppia imposizione economica.
Ciò consente, a determinate condizioni, di ridurre a zero la ritenuta alla fonte mediante l'imposta sulla distribuzione dei dividendi effettuata dalle società controllate (figlie), alla sede principale (società madre), situate in diversi paesi dell'Unione Europea.
A tale riguardo, a livello nazionale, sono previsti due tipi di tassazione per i dividendi pagati a società collegate estere:
• il regime di rimborso, in virtù del quale il soggetto residente che paga i flussi di reddito gestisce la ritenuta d'acconto nella misura indicata nell'articolo 27, terzo comma, D.P.R. 600/1973 (1,20%). In questo primo caso, la società madre non residente che ha ricevuto i dividendi può chiedere il rimborso della trattenuta;
• il regime di esenzione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973: in questo caso, la società residente, alle condizioni particolari stabilite per l'applicazione della direttiva Madri-Figlie, su richiesta della società non residente, può evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte come imposta.
Esenzione di imposta sui dividendi di società residente in Italia
Vi sono benefici specifici, stipulati a livello internazionale, che estendono il regime di esenzione anche ai pagamenti di dividendi provenienti da una società residente in Italia rispetto alla sua società madre residente in Svizzera.
Il pagamento dei flussi di reddito è effettuato dalla società richiedente (Alfa), posseduta al 100% dalla controllante Beta S.A., con sede in Svizzera.
La società madre estera ha lo "status di holding" e potrebbe, secondo la legge della Confederazione svizzera, essere soggetta ad un regime fiscale favorevole in virtù del quale il reddito sarebbe soggetto solo alle imposte federali, senza l'applicazione delle imposte cantonali e comunali (Le tasse sono limitate a una tassa cantonale sul capitale, con un tasso dello 0,075%).
Tuttavia, a differenza del passato, dall'anno fiscale 2017 Beta S.A. ha rinunciato alle prestazioni previste per le partecipazioni svizzere, inviando una comunicazione specifica all'amministrazione fiscale svizzera, che ha emesso la certificazione attestante che la società madre non beneficia di alcuna riduzione dell'imposta come società di "holding" o "ausiliaria" ed è soggetta alle imposte cantonali, comunali e federali.
Per motivi di integrità, la società richiedente ha dichiarato che:
• I dividendi saranno distribuiti dalla società Alfa nel 2019;
• Il reddito percepito dalla società madre non residente sarà assoggettato all'imposta in Svizzera con il criterio per cassa o cash accounting, basato sul regime ordinario riferito alle regole dell'anno di distribuzione;
• Beta S.A. è una società residente in Svizzera, non ha una stabile organizzazione in Italia, rappresenta un centro autonomo di interessi e non può essere considerata un soggetto puramente artificiale;
• La società straniera ha formalmente rinunciato al beneficio fiscale previsto per le holding. Di conseguenza, trattandosi di un'impresa normalmente soggetta ai tre livelli dell'imposta sul reddito in vigore in Svizzera, la distribuzione degli utili deve essere esentata dalla ritenuta alla fonte in Italia, secondo l'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (la cosiddetta direttiva sulle società Madri-Figlie con la Svizzera).
Prendendo atto degli argomenti espressi nella conferenza, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che l'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 stabilisce che "i dividendi pagati dalle controllate alle società madri non saranno soggetti a tassazione nello Stato di origine ", a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'accordo.
In primo luogo, entrambe le società devono essere soggette a imposte dirette sugli utili, senza avvantaggiarsi delle esenzioni ed assumere la ragione sociale di una società di capitali.
Come beneficiarsi della Direttiva Madri - Figlie
Per quanto riguarda la risoluzione 93 / E / 2007, l'Agenzia delle entrate stessa ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di assoggettarsi all'imposta diretta sugli utili, sottolineando che lo stesso non può essere considerato come parte dell'ipotesi delle società svizzere che " nonostante non siano totalmente esenti da tasse, possono beneficiare della esenzione di almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) delle imposte sul reddito dovute a specifiche disposizioni di legge o anche a causa di provvedimenti amministrativi ".
In particolare, le società svizzere che desiderano beneficiare della direttiva sulla Madri - Figlie, in conformità con le disposizioni dell'articolo 15 del succitato accordo internazionale stipulato nel 2004, non dovrebbero beneficiare, ai sensi delle disposizioni amministrative di legge, né di regimi speciali che prevedono l'esenzione da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e comunale) sul reddito.
Detto questo, è decisiva la circostanza per cui Beta S.A. ha formalmente rinunciato, a partire dal periodo fiscale del 2017, al regime di holding svizzera.
Inoltre, i dividendi della società Alfa saranno distribuiti a Beta S.A. nel 2019 i quali sono imponibili in conformità con la normativa ordinaria vigente nella Confederazione Svizzera, e consiste nell'applicazione della chiamata. "riduzione per partecipazione” simile al "participation exemption" applicato in Italia, che, come è noto, non può essere considerato un sistema fiscale favorevole.
In conclusione, sulla base degli argomenti logico-legali di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dividendi distribuiti dalla società Alfa, in relazione alla capogruppo Beta SA, potrebbero beneficiare dell'esenzione prevista dall'Accordo Comunità Europea-Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004, fatta salva la verifica e l'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal trattato.